Capo II

Art. 63

Identificazione dei lotti e delle partite

In vigore dal 12 mar 2021
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate. 2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-63

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Identificazione dei lotti e delle partite (Art. 63 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo