Titolo VI
Art. 58
Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»
In vigore dal 12 mar 2021
Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base»,
«Base» o «Certificato»
1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, è stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformità al comma 5. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.
2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme e regole UE»;
b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;
d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
e) il numero di serie individuale;
f) la denominazione botanica;
g) la categoria, e per i materiali di categoria «Base» anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4;
h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso». In caso di varietà oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PVR» (plant variety rights) subito dopo il nome;
i) la dicitura «DUR» (varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso;
l) la quantità;
m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
n) l'anno di emissione;
o) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale.
3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.
4. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta può essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
5. Il colore dell'etichetta è:
a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria «Pre-Base»;
b) bianco per i materiali di categoria «Base»;
c) blu per i materiali di categoria «Certificato».
6. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle etichette per le varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-58