Titolo VI
Art. 57
Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio
In vigore dal 12 mar 2021
Norme generali in materia di etichettatura,
chiusura e imballaggio
1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli .
2. Ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-57