Capo V
Art. 52
Requisiti fenologici dei materiali
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-52