Titolo V
Art. 54
Controlli Ufficiali
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.
2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.
3. Nell'effettuazione dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica:
a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, al fine di verificare i punti critici del proprio processo di produzione;
b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attività.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.
5. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.
6. Le misure adottate a norma del comma 5 sono revocate quando è accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.
7. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-54