Titolo V

Art. 55

Laboratori di analisi

In vigore dal 12 mar 2021
1. Le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai laboratori ufficiali designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio fitosanitario nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui al comma 1, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-55

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Laboratori di analisi (Art. 55 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo