Titolo VI
Art. 59
Documento di accompagnamento per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»
In vigore dal 12 mar 2021
Documento di accompagnamento per i materiali
di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»
1. Per la commercializzazione congiunta di materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» di varietà o di categorie diverse, è necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'.
2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:
a) comprende le informazioni di cui all', comma 2, e quelle indicate sulla relativa etichetta;
b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;
c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);
d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;
e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;
f) indica la data di rilascio del documento;
g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.
3. Il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le prescrizioni di cui al comma 2, è equivalente al documento di accompagnamento di cui al comma 1.
4. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all', prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-59