Titolo VII
Art. 64
Condizioni di equivalenza
In vigore dal 12 mar 2021
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Storico versioni
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