Titolo VII

Art. 64

Condizioni di equivalenza

In vigore dal 12 mar 2021
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura. 3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni di equivalenza (Art. 64 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo