Titolo VIII

Art. 69

Soggetto Gestore

In vigore dal 12 mar 2021
1. Possono essere riconosciuti quale «Soggetto Gestore», soggetti privati, organizzati in forma collettiva, societaria o associata o consorziata, in possesso dei seguenti requisiti: a) il coinvolgimento in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola; b) la rappresentatività a livello nazionale; c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto; d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. 2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 presentano istanza al Ministero corredata della seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Soggetto richiedente; b) organigramma; c) libro soci; d) documentazione attestante il possesso di adeguata esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione. 3. La qualità di Soggetto Gestore è attribuita con decreto del Ministero previo parere vincolante del Gruppo di lavoro permanente, di cui all', che esamina l'istanza, il regolamento di cui al comma 1, lettera d) e ogni altra documentazione allegata. 4. Il riconoscimento è revocato, con la medesima procedura di cui al comma 3 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.
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Soggetto Gestore (Art. 69 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo