Titolo VIII

Art. 74

Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

In vigore dal 12 mar 2021
1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado di ottemperare ai disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o gruppi di specie interessate. 2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale; b) indirizzo della sede legale; c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento; e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva; f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento. 4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie o i gruppi di specie in questione. 5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale; b) indirizzo della sede legale; c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento; e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva; f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento. 7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo