Titolo VIII
Art. 77
Verifica del materiale di categoria «Certificato»
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all' per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato V.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio una richiesta secondo le modalità definite con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La verifica dei requisiti di cui all' dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) ed essere registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato» prodotto in vitro avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-77