Titolo VIII

Art. 67

Funzioni del Servizio fitosanitario centrale

In vigore dal 12 mar 2021
1. Al Servizio fitosanitario centrale compete: a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varietà; c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; d) la sorveglianza delle attività del Soggetto Gestore. 2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente unica per il coordinamento di tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
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Funzioni del Servizio fitosanitario centrale (Art. 67 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo