Titolo VIII
Art. 67
67 / 87Funzioni del Servizio fitosanitario centrale
In vigore dal 12 mar 2021
1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varietà;
c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
d) la sorveglianza delle attività del Soggetto Gestore.
2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente unica per il coordinamento di tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-67