Art. 52 · Requisiti fenologici dei materiali
Capo V

Art. 52

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Requisiti fenologici dei materiali

In vigore dal 12 mar 2021
1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-52