Capo IV
Art. 47
Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà
In vigore dal 12 mar 2021
Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti
non appartenenti a una varietà
1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell';
c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all';
d) sono conformi ai requisiti di cui all' per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-47