Capo III

Art. 42

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato»

In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato» 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Certificato» dietro specifica domanda dell'interessato al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 4. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varietà; e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Certificato»; f) tipologia e quantità dei materiali da certificare; g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria «Certificato» se soddisfano i requisiti di cui agli , comma 6, 31, 43 e 44, nonché i seguenti requisiti: a) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa uno dei seguenti requisiti: 1) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»; 2) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Base»; b) le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione; c) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'. 4. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Certificato», presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all', comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli . 5. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Certificato». 6. Qualora una pianta madre di categoria «Certificato» o i materiali di categoria «Certificato» non soddisfino più i requisiti di cui all', comma 6, e agli , il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purchè soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi ai requisiti di cui all', comma 6, e agli . 7. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale di categoria «Certificato» che non soddisfa più i requisiti di cui all', comma 6, e agli , il fornitore, in osservanza del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Certificato» e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purchè soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso è nuovamente conforme ai requisiti di cui all', comma 6, e agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-42

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Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato» (Art. 42 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo