Capo II
Art. 39
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»
In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri
e dei materiali di categoria «Base»
1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 è stabilita nell'Allegato II, parte 4.
3. Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
4. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-39