Capo II

Art. 39

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»

In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base» 1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. 2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 è stabilita nell'Allegato II, parte 4. 3. Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione. 4. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.
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Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base» (Art. 39 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo