Capo II
Art. 36
Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base»
In vigore dal 26 ott 2024
1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 4.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varietà;
e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Base»;
f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.
3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una pianta madre di categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;
b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria «Base» conformemente all'.
4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli .
5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a) requisiti fitosanitari, come disposto dall';
b) requisiti relativi al terreno, come disposto dall';
c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base», come disposto dall';
d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto dall'.
6. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all', commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli .
7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base».
8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli , commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purchè soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli , commi 2 e 6, 31, 37 e 38.
9. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa più i requisiti di cui all', commi 2 e 6, e agli , il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purchè soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli , commi 2 e 6, 31, 37 e 38.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-36