Capo II
Art. 34
Fase di premoltiplicazione e relativi centri
In vigore dal 12 mar 2021
1. La conservazione delle piante madri di categoria «Base» e la certificazione di materiali di categoria «Base» si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.
2. Il numero e la dislocazione dei CP devono essere strettamente funzionali alla necessità di premoltiplicazione dei materiali di categoria «Base».
3. Nella fase di premoltiplicazione si svolgono:
a) la coltivazione in ambiente protetto di piante categoria «Base»;
b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria «Base».
4. In deroga al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessità, può autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria «Base», fatte salve le condizioni di cui all'Allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione.
5. La premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.
6. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 4.
7. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III.
8. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.
9. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.
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