Titolo IV
Art. 28
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base»
In vigore dal 12 mar 2021
1. I fornitori conservano le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle suddette strutture fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all', comma 1.
2. Le piante madri di categoria «Pre-Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
3. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.
4. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale sterilizzato.
5. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» possono essere conservati anche mediante crioconservazione.
6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di categoria «Pre-Base» è stabilito nell'Allegato II, parte 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-28