Titolo IV
Art. 25
Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»
In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti per la certificazione dei materiali
di categoria «Pre-Base»
1. I materiali di moltiplicazione di una varietà iscritta al Registro delle varietà, diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varietà, sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 4.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varietà;
e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»;
f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.
3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati, in conformità alle previsioni di cui agli o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia accettata in conformità all' ovvero sia stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all', ovvero mediante micropropagazione conformemente all';
b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell';
c) sono conservati a norma dell';
d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all';
e) sono conformi all' per quanto riguarda le alterazioni.
4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli , il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purchè soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-25