Titolo IV

Art. 25

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»

In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» 1. I materiali di moltiplicazione di una varietà iscritta al Registro delle varietà, diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varietà, sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 4. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varietà; e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»; f) tipologia e quantità dei materiali da certificare. 3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono moltiplicati, in conformità alle previsioni di cui agli o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia accettata in conformità all' ovvero sia stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all', ovvero mediante micropropagazione conformemente all'; b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'; c) sono conservati a norma dell'; d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'; e) sono conformi all' per quanto riguarda le alterazioni. 4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli , il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purchè soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-25

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Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» (Art. 25 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo