Titolo IV
Art. 22
Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione
In vigore dal 12 mar 2021
Obblighi dei Centri di Conservazione
per la Premoltiplicazione
1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP):
a) sono dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato III;
b) dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;
c) trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.
2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CCP:
a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-22