Art. 22 · Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione
Titolo IV

Art. 22

31 / 87

Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione

In vigore dal 12 mar 2021
Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione 1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP): a) sono dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato III; b) dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione; c) trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. 2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CCP: a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente; b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1; c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-22