Capo II

Art. 38

Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base» 1. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Base» in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, e purchè tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Base» o per i materiali di categoria «Base» in questione. 2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. 3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-38

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Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base» (Art. 38 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo