Capo II
Art. 63
28 / 87Identificazione dei lotti e delle partite
In vigore dal 12 mar 2021
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-63