Titolo II
Art. 7
Articolazione del Registro
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Registro, è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all' della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'Allegato I.
2. Il Registro è articolato nelle sezioni:
a) varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti;
b) varietà di portinnesti di piante ortive.
3. Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'Allegato I, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all' riconosciuti idonei.
5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b), contiene le varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonché ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I.
6. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-7