Titolo II

Art. 13

Iscrizione al Registro

In vigore dal 12 mar 2021
1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all', su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le varietà non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni. 3. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-13

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Iscrizione al Registro (Art. 13 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo