Titolo II
Art. 13
13 / 87Iscrizione al Registro
In vigore dal 12 mar 2021
1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all', su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le varietà non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.
3. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-13