Titolo II
Art. 14
Periodo di validità della registrazione di una varietà
In vigore dal 12 mar 2021
1. L'iscrizione di una varietà al Registro ha una durata di trenta anni, per le varietà iscritte alla sezione di cui all', comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all', comma 2, lettera b).
2. La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all', comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all', comma 2, lettera b), purchè siano ancora disponibili i materiali della varietà. Il costitutore della varietà o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varietà.
3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varietà.
4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile, nonché per qualunque altro interesse generale.
5. Una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto qualora:
a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata;
c) il richiedente ne faccia richiesta;
d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.
6. In caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varietà dal Registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-14