Titolo XI

Art. 121

Minori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71)

In vigore dal 18 gen 2023
1. I minori di 18 anni non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti. 2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorchè minori di 18 anni, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli individui della popolazione in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite ai sensi dell'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-121

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Minori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71) (Art. 121 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo