Titolo XI

Art. 120

Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-120

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70). (Art. 120 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo