Titolo XI

Art. 117

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 67).

In vigore dal 27 ago 2020
1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività indicate nell' e i preposti che vi sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi. 2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-117

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Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 67). (Art. 117 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo