Titolo XI

Art. 119

Scambio di informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 44)

In vigore dal 18 gen 2023
Scambio di informazioni ( Direttiva 2013/59/Euratom, ) 1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all' trasmette, previo consenso del lavoratore interessato, alle autorità competenti di cui all' o ai soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della radioprotezione del lavoratore, che ne facciano motivata richiesta, le informazioni relative alle dosi ricevute. 2. La richiesta deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportano la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore. 3. Nelle more dell'operatività dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal lavoratore stesso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-119

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Scambio di informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 44) (Art. 119 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo