Titolo XI
Art. 122
Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione.
3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-122