Titolo XI

Art. 122

Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile. 2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione. 3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-122

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Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72). (Art. 122 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo