Titolo XI

Art. 125

Sorveglianza fisica (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 32, 1 comma, lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 75).

In vigore dal 18 gen 2023
Sorveglianza fisica ( Direttiva 2013/59/Euratom, comma, lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ). 1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti. 2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all', comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all', comma 2, e, successivamente, di quella di cui all', comma 1.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-125

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