Titolo XI
Art. 116
Molteplicità di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 66)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-116