Art. 119 · Scambio di informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 44)
Titolo XI

Art. 119

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Scambio di informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 44)

In vigore dal 18 gen 2023
Scambio di informazioni ( Direttiva 2013/59/Euratom, ) 1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all' trasmette, previo consenso del lavoratore interessato, alle autorità competenti di cui all' o ai soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della radioprotezione del lavoratore, che ne facciano motivata richiesta, le informazioni relative alle dosi ricevute. 2. La richiesta deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportano la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore. 3. Nelle more dell'operatività dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal lavoratore stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-119