Art. 120 · Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70).
Titolo XI

Art. 120

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Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-120