Art. 121 · Minori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71)
Titolo XI

Art. 121

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Minori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71)

In vigore dal 18 gen 2023
1. I minori di 18 anni non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti. 2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorchè minori di 18 anni, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli individui della popolazione in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite ai sensi dell'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-121