Art. 13
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
In vigore dal 25 giu 2020
Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie
1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.
2. Ferme le disposizioni di cui all', commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.
3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all', procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verrà applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».
4. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformità dell'.
5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all', le disposizioni degli si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49#art-13