Art. 13

Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 25 giu 2020
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie 1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente. 2. Ferme le disposizioni di cui all', commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma. 3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all', procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verrà applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale». 4. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformità dell'. 5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all', le disposizioni degli si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
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Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (Art. 13 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.) — Testo vigente | Portale Normativo