Art. 15

Costi della procedura di risoluzione delle controversie

In vigore dal 25 giu 2020
Costi della procedura di risoluzione delle controversie 1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri: a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati; b) i compensi versati alle personalità indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. 2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti. 3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato: a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all', comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorità competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49#art-15

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