Art. 12

Elenco delle personalità indipendenti

In vigore dal 25 giu 2020
1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. 2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialità e integrità, tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse. 3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalità indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purchè abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità, che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonché alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.
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