Art. 11

Nomina da parte del giudice nazionale

In vigore dal 25 giu 2020
1. Se la Commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui al comma 1 dell', il soggetto interessato può ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione. 2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per la nomina della personalità indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'. 3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato può presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalità indipendenti dall'elenco di cui all'. Tali personalità indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalità indipendenti ai sensi dell', comma 4. 4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se è coinvolto nella procedura più di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorità competenti hanno omesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto, se è coinvolto un solo soggetto interessato. 5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 può essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall', comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo. 6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria regionale del Lazio notifica il provvedimento del Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne dà tempestiva notizia all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati. 7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49#art-11

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