Art. 8
Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto
In vigore dal 25 giu 2020
Ricorso da parte dei soggetti interessati
avverso la decisione di rigetto
1. Il soggetto interessato può presentare ricorso presso la commissione tributaria competente in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all', se:
a) il ricorso è pendente in conformità dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato;
b) la decisione di rigetto può essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;
c) la decisione di rigetto è stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.
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