Art. 10
Istituzione della Commissione consultiva
In vigore dal 25 giu 2020
1. La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.
2. La Commissione consultiva è composta da:
a) un presidente;
b) un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente;
c) una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente.
3. Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le Autorità competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.
4. Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalità sono nominate mediante sorteggio.
5. Tranne quando le personalità indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate può opporsi alla nomina di una personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:
a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;
c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia;
d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.
6. L'Agenzia delle entrate può chiedere a una personalità nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nella procedura. Una personalità indipendente che è parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorità competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.
7. I rappresentanti delle Autorità competenti e le personalità indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalità previsto dall'. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorità competente e dalle personalità indipendenti, il presidente è un giudice.
Storico versioni
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