Art. 17
Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o allaCommissione per la risoluzione alternativa delle controversie
In vigore dal 25 giu 2020
1. Le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri delle suddette Commissioni.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.
3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure.
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila euro a euro centoventicinquemila, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Storico versioni
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