Art. 22

Modifiche alle disposizioni vigenti

In vigore dal 25 giu 2020
1. All' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: «h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;». 2. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.». 3. All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.». 4. All'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49#art-22

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Modifiche alle disposizioni vigenti (Art. 22 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.) — Testo vigente | Portale Normativo