Art. 18
Decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie
In vigore dal 25 giu 2020
Decisione delle autorità competenti a seguito
della procedura di risoluzione delle controversie
1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.
3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.
4. La decisione adottata non costituisce un precedente.
5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.
6. L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione è stata adottata.
7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 6 il soggetto interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49#art-18