Capo II

Art. 7

Organi preposti all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 24 ott 2020
Organi preposti all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni 1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica, nonché dal Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell', comma 2, lettera m), e dell', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 2. Le camere di commercio possono avvalersi, per i rispettivi controlli, della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti. 3. Gli organi di accertamento si rivolgono alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all', commi 5 e 6. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. 5. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché quelle in materia di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68#art-7

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