Capo III
Art. 11
Abrogazioni e disposizioni transitorie
In vigore dal 24 ott 2020
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
2. I materiali ed i manufatti di cui all', comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68#art-11